Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti"
 

Il D.P.R. n. 116/2007, contiene disposizioni di attuazione della Legge Finanziaria per il 2006 e prevede che, nei casi di depositi di denaro o strumenti finanziari in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati per un periodo di tempo di 10 anni, il titolare venga avvisato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il titolare non abbia comunque effettuato alcuna operazione, i rapporti verranno estinti e le somme in essi contenute saranno devolute allo Stato, andando a confluire in apposito Fondo destinato, tra l'altro, alle persone disagiate, ai risparmiatori rimasti vittime di crac finanziari, agli azionisti di Alitalia ed alla ricerca scientifica.

Ogni anno le Banche individuano i clienti titolari di rapporti non movimentati da almeno 10 anni, li invitano ad effettuare operazioni utili al risveglio e li avvisano che in mancanza di movimentazioni i rapporti saranno estinti e le somme devolute allo Stato.

Le Banche comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si sono verificate le condizioni di dormienza, e successivamente provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo le somme in essi contenute.
 

È pertanto opportuno che la clientela titolare di rapporti non movimentati da almeno dieci anni impartisca opportune disposizioni alla Banca al fine di evitarne l'estinzione.

Successivamente alla devoluzione al Fondo, il titolare del rapporto avrà comunque titolo a reclamare le somme, ma esclusivamente nei confronti del Fondo stesso, senza più alcun diritto nei confronti della Banca.

Avviso alla clientela titolare di rapporti dormienti
Inizio della prescrizione rapporti dormienti