AVVISO ALLA CLIENTELA
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2022, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2023.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova.
Si informa la Gentile Clientela che, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2022 di cui sopra, è stata disposta un’ulteriore proroga fino al 23/12/2023 (in precedenza al 23/12/2022 ) della
sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dagli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova.
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:
• Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti;
• Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura
commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 23/12/2022.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 28/02/2023; la richiesta, comprensiva di
autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.
Modalità di sospensione
La sospensione proseguirà fino al 23 dicembre 2023 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.
• Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
• Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare
pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.
Condizioni
La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).